LA COMPRAVENDITA

Introduzione

Per compravendita intendiamo lo scambio di un bene contro un altro, in maniera tale che il proprietario del bene, chiamato “venditore”, ne ceda all’altra parte la proprietà in cambio della somma di denaro che riceve. La controparte, chiamata “acquirente”, cede invece, in cambio del bene, il proprio denaro al venditore.
Come si vede, la compravendita è una forma di contratto e come tale deve ottemperare alle condizioni generali che regolano i contratti; ad esempio, le due parti devono essere puberi, devono avere l’intenzione di stipulare il contratto, farlo in assoluta libertà, senza essere costrette da qualcuno, e devono altresí essere nelle loro piene facoltà mentali.

Dell’irrevocabilità del contratto di compravendita

La compravendita è un contratto irrevocabile, ovvero dopo che è stato concluso ciascuno dei due contraenti non può piú annullarlo. Considerando però che talvolta, per effetto di disattenzione o errore, è possibile che ciascuna delle due parti rimanga notevolmente penalizzata, subisca considerevoli perdite, e l’irrevocabilità del contratto di compravendita risulti in tali casi contraria agli interessi pubblici, il Legislatore Islamico, al fine di eliminare questi inconvenienti, ha previsto due diverse soluzioni:

  1. la risoluzione consensuale, che si ha quando una delle due parti della compravendita si è pentita di averla conclusa e chiede alla controparte d’annullarla; in tali casi è meritorio che quest’ultima acconsenta alla risoluzione del contratto.
  2. Il diritto d’opzione, che consiste in una particolare facoltà di cui può giovarsi colui che ha concluso un contratto di compravendita per annullarlo.

I diritti d’opzione

I diritti d’opzione piú noti sono i seguenti:

  1. il diritto che ciascuna delle due parti ha di rescindere il contratto di compravendita fintantoché l’assemblea nella quale è stato concluso non si è sciolta;
  2. l’opzione di rescissione legata al dolo, che si ha quando uno dei due contraenti è rimasto frodato e danneggiato dalla conclusione del contratto. Ad esempio, nel caso in cui un prodotto venga venduto a un prezzo inferiore o acquistato a un prezzo superiore al suo valore reale, colui che è rimasto frodato, può immediatamente rescindere il contratto di compravendita.
  3. L’opzione di rescissione legata al vizio. Se dopo la conclusione del contratto l’acquirente trova un difetto nell’oggetto che ha acquistato, egli può annullare il contratto oppure riscuotere la relativa differenza di prezzo.
  4. L’opzione di rescissione relativa alla compravendita di animali. Colui che ha acquistato degli animali, quali pecore e cavalli, ha il diritto di annullare il contratto entro tre giorni dalla sua conclusione.
  5. L’opzione per rescissione condizionale. Se il venditore o l’acquirente, oppure entrambi, hanno posto una condizione al loro contratto, essi possono, in caso d’infrazione, annullarlo.

Della vendita in contanti, a credito e a pagamento anticipato

La vendita, per quel che attiene alla consegna della merce e al pagamento del denaro, può effettuarsi in quattro diversi modi:

  1. al momento della conclusione del contratto vengono scambiati contestualmente; questa vendita è chiamata “per contanti”.
  2. La merce, all’atto della transazione, viene consegnata all’acquirente, ma il versamento del denaro avviene in un secondo tempo. Questa vendita viene definita “a credito”.
  3. All’opposto di quanto avviene nella vendita a credito, il denaro viene dato in contanti e la consegna della merce viene differita; questa vendita viene chiamata “a pagamento anticipato”.
  4. All’opposto di quanto avviene nella vendita per contanti, la consegna della merce e il pagamento del prezzo vengono posticipati ambedue; questa vendita viene chiamata “a posticipazione reciproca”.

Tra le forme di vendita citate solo le prime tre sono valide, mentre la quarta è nulla.